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Pari opportunità

cpoLa discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali, l'uguaglianza tra le donne e gli uomini. Le pagine dedicate alle Pari Opportunità nascono con l'intento di dare maggiore visibilità a questi temi.

ZTL - ZPRU Mobilità

mobilita

AVVISI:

Orario di apertura al pubblico per il periodo estivo degli uffici della U.O.C. - Mobilità

 

Zona a traffico limitato - ZTL1  

Rilascio contrassegni per accesso e/o per la sosta a titolo oneroso negli stalli ricadenti nella ZTL1 - Settori "Verde" e "Giallo" (centro storico)

 

Ordinanza N. 97 del 3 Giugno 2015 - Istituzione e/o conferma di stalli di sosta "a pagamento", "riservati" e "liberi" nell'ambito dei settori Verde e Giallo

Informazioni Utili

Disciplina della Sosta

Principali strade del settore Giallo

Principali strade del settore Verde

Modulistica

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL1 - residenti

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL1 - attività produttive

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL1 - domiciliati

Rilascio contrassegno per sosta ZTL1 - rinnovo

Dichiarazione - Comunicazione di sostituzione veicolo

Dichiarazione di comodato d'uso del veicolo

Dichiarazione assenze di morosità

 Permesso temporaneo per accesso ZTL1-AP

 

Zona a traffico limitato - ZTL2

Rilascio contrassegni per accesso e/o per la sosta a titolo oneroso negli stalli ricadenti nella zona a traffico limitato ZTL2 settore marrone e arancione

 

Disciplinare di accesso e transito

Disciplina della Sosta

Modulistica

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL2 - residenti

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL2 - attività produttive

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL2 - domiciliati

Rilascio contrassegno per sosta ZTL2 - rinnovo

Rilascio contrassegno per accesso e/o sosta ZTL2 - posto auto

Permesso temporaneo per accesso ZTL2

Dichiarazione - Comunicazione di sostituzione veicolo

Dichiarazione di comodato d'uso del veicolo

Richiesta duplicato contrassegno accesso e/o sosta ZTL2

Regolarizzazione transito a posteriore

Comunicazione targa veicolo per transito persone disabili

 Dichiarazione assenze di morosità

 Modulo per rinnovo contrassegno accesso settore marrone - lista bianca

Rilascio contrassegno per accesso e sosta - rinnovo

 

Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica

Le ZPRU sono quelle aree urbane che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Sono definite tali anche quelle aree urbane nelle quali sussistono esigenze e/o particolari condizioni di traffico tali da rendere necessarie sia la regolamentazione del traffico veicolare che la sosta degli autoveicoli su strada.

 

Rilascio contrassegni a titolo oneroso per la sosta negli stalli su sede stradale zpru – settore blu ( arco felice – lucrino) , settore viola e settore azzurro (Pozzuoli alta), settore rosso (Via Luciano - Via Artiaco)

Informazioni Utili

Disciplina della sosta

Principali strade del settore Azzurro

Principali strade del settore Blu

Principali strade del settore Viola

Modulistica

Rilascio contrassegno per la sosta ZPRU - residenti

Rilascio di contrassegno per sosta ZPRU - attività produttive

Rilascio contrassegno per la sosta ZPRU - domiciliati

Rilascio contrassegno per sosta ZPRU - rinnovo

Dichiarazione di comodato d'uso del veicolo

Dichiarazione assenze di morosità

 

 

Polizia Locale

La Polizia Locale, dalle origini in cui era "Corpo delle Guardie Municipali" ad oggi, ha visto modificare la propria capacità di intervento con l'assolvimento di compiti d'istituto soggetti a continue evoluzioni e variazioni che vanno di pari passo con i problemi imposti da nuove abitudini e nuovi sistemi di vita. 
Quotidianamente la Polizia Locale offre una molteplicità di servizi che vanno dalla prevenzione con il controllo continuo e costante del territorio alla repressione di illeciti amministrativi e penali; dalle attività di informazione attraverso incontri con le scolaresche per la cultura della legalità; alla tutela dei soggetti più deboli quali minori, anziani disabili.
I cittadini hanno la possibilità di contattare la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24 per richieste di interventi ed effettuare segnalazioni di incidenti e qualsiasi altro evento si verifichi sul territorio cittadino.

 

spazio

PandaPolizia Municipale22

Servizi

Informazioni su come fare in caso di smarrimento di documenti, sgravi e ricorsi su cartelle esattoriali, visione e rilascio di copie di verbali e molto altro. 

 

  

Patente

Documenti di guida

Informazioni sulla patente a punti, sulla durata e la validità della patente di guida, cosa fare in caso di perdita o deterioramento dei documenti di guida.

 
 

GazzettaUfficiale

Normativa

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio e altri file utili come la tabella delle detrazioni dei punti della patente.

 

 

Contatti22222

Contatti

La Polizia Locale di Pozzuoli è dislocata sull'intero territorio cittadino attraverso unità operative territoriali.

 

 

 

  

 

Normativa

In questa sezione è possibile trovare informazioni sulla riforma della disciplina relativa al settore commercio,regolamento per il rilascio carta di circolazione e del duplicato della patente con relativo punteggio

 

        freccia Regolamento per il rilascio carta di circolazione

        freccia Regolamento per il rilascio del duplicato della patente

        freccia Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

        freccia Tabella punteggi patente

 

Rubrica Telefonica Polizia Municipale

Rubrica telefonica Polizia Municipale 

 

 Ufficio  Numero Telefono  Fax

Sede Pozzuoli Via Luciano,76 

Sala Operativa 0818551838 081 8551839 081 5264525
Autoparco 081 08551813  
Comandante  081 8551850   
Segreteria Comando 081 8551870   
Protocollo 081 8551870   
Capitano Causa Luigi 081 8551847   
Commerciale 0818551814 0818551888  081 8551802 
Capitano Mignone Silvia 081 8551815   
Viabilità 081 8551817   
Motociclisti 081 8551860   
Capitano Brucculeri Pietro 081 8551849   
Edilizia 0818551804 0818551822  081 8551837 
Cap. Di Giorgio Ermenegilda   081 8551821  081 8551834 
Contravvenzioni 081 8551845   
Ricorsi Giudice di Pace 081 8551819   
Giudiziaria 081 8551832  081 8551832 
Lgt. Boccia Antonio 081 8551853   
Personale 2° piano 081 8551818   
Geom.Gritto Pasquale 081 8551809   
Personale 1° piano 081 8551831  081 8551810 
Sinistri stradali 081 8551840  081 3030053 
Informatori 081 0083989  081 0083988 

 Sede Monterusciello Via Luigi Capuana,9

 Protezione Civile                   081 8551942  
 Ruoli  081 8551929  

 Sede Toiano Via Tito Livio,2

Presidio Comune 081 8551109 081 8551012 0818556014
Guardie Giurate  081 8551016  

 

Visura ed estratto cronologico

Se si conosce il numero di targa di un veicolo e si abbia necessità di conoscere anche i dati identificativi di esso e del suo ultimo proprietario è possibile acquisire le informazioni effettuando una consultazione mirata, comunemente detta 'visura', del Pubblico Registro Automobilistico. A Napoli il Pubblico Registro Automobilistico è sito in piazzale Tecchio angolo viale Kennedy.

Se, invece, si abbia necessità di conoscere chi sia stato proprietario del veicolo in un determinato periodo di tempo ovvero chi e quanti siano stati i proprietari del veicolo nel corso della sua vita occorre richiedere al medesimo ufficio una copia dell'estratto cronologico.

Il Pubblico Registro Automobilistico è assolutamente aperto alla consultazione di chi abbia necessità di conoscere i dati in esso contenuti, ma la consultazione è soggetta al pagamento di un corrispettivo.

Poichè le procedure burocratiche sono soggette a variazione, nel tempo potrebbero riscontrarsi differenze rispetto a quanto sopra riportato.

Sarà cura del responsabile delle pagine web della Polizia Municipale aggiornare i dati, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, previa verifica d'ufficio.

Variazione della residenza sulla carta di circolazione

La variazione della residenza sulla carta di circolazione viene eseguita automaticamente d'ufficio quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale si intende immigrare, oppure quando si cambia il domicilio nel Comune di residenza. Infatti, il titolare della carta di circolazione, in occasione della presentazione della richiesta di variazione anagrafica compila un modulo, in distribuzione presso gli uffici anagrafici comunali, con il quale chiede anche l'aggiornamento della residenza sulla patente.

Il Comune che riceve la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione di residenza all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento Trasporti Terrestri, il quale provvede alla stampa ed alla spedizione al domicilio del richiedente di un tagliando adesivo, con i dati aggiornati indicanti la nuova residenza, che il titolare dovrà apporre sulla carta di circolazione.

Perdita o deterioramento della carta di circolazione

Sottrazione, smarrimento o distruzione del documento

In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della carta di circolazione, si deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, ad un ufficio di polizia, il quale rilascia, unitamente ad un'attestazione di resa denuncia, un permesso provvisorio di circolazione che sostituisce il documento sottratto, smarrito o distrutto per 90 giorni.

A questo punto l'iter per l'ottenimento del duplicato, regolato dal d.P.R. n. 105/2000, varia a seconda della duplicabilità o meno della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (verificata, all'atto della denuncia, dall'organo di polizia ricevente):

Se il documento è duplicabile, l'interessato (proprietario, locatario o usufruttuario del veicolo) riceve il duplicato al proprio indirizzo di residenza tramite posta-contrassegno. Il costo dell'operazione è di € 9,00 più spese postali, da pagare al postino all'atto della consegna. Qualora il duplicato non venga recapitato entro 45 giorni dalla denuncia, è possibile chiedere informazioni telefonicamente al numero verde 800-232323 dell'U.C.O.; se il recapito non avviene entro 90 giorni, la validità del permesso provvisorio di circolazione si intende prorogata fino alla ricezione del duplicato.

Se il documento risulta non duplicabile secondo la procedura semplificata, l'interessato deve presentare la richiesta di duplicato presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (quello competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine 422) o attraverso uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato. Sia nel primo che nel secondo caso il richiedente deve produrre la seguente documentazione:

freccia attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in

    distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione);

freccia attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

 

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la carta di circolazione sottratta o smarrita non è più valida e, qualora dovesse essere rinvenuta, deve essere distrutta. 

 

Laddove l'utente abbia particolare necessità ed urgenza (es. perché deve recarsi all'estero o alienare il veicolo), può richiedere il rilascio del duplicato direttamente ad un U.M.C. o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, che vi provvede immediatamente a condizione che egli abbia già presentato denuncia di sottrazione o smarrimento del documento e l'U.C.O. non abbia ancora provveduto alla stampa del duplicato. Anche in questo caso alla richiesta devono essere allegate:

freccia attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001;
freccia attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia.

Deterioramento del documento

La carta di circolazione si considera deteriorata quando:
freccia si presenta divisa in più parti o appare sensibilmente macchiata;
freccia risultino illeggibili i dati in essa contenuti.

 

L'interessato può richiedere il rilascio del duplicato ad un U.M.C. o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, che vi provvede immediatamente, allegando il documento originale e l'attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione). 

 

 

Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Cos'è

È l'insieme delle operazioni tecniche finalizzate ad accertare che in un veicolo sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che lo stesso non produca emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

Quali veicoli devono sostenerla ed entro quali termini

Devono sostenere la visita di revisione entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni:

  • ciclomotori e quadricicli leggeri;
  • motoveicoli;
  • autovetture;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo (immatricolati fino al 1999);
  • quadricicli a motore;
  • veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t (autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, autocaravan).

Devono sostenere la visita di revisione annualmente:

  • autoveicoli con più di 9 posti a sedere (compreso quello del conducente);
  • autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, autocaravan);
  • rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
  • autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza (taxi) o di noleggio con conducente;
  • autoambulanze (tranne quelle della Croce Rossa Italiana, dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, che vi provvedono direttamente).

Il termine utile per sostenere la visita di revisione è, in tutti i casi, l'ultimo giorno del mese corrispondente (es. un'autovettura immatricolata il 10.10.2010 dovrà sostenere la visita di revisione entro il 31.10.2014; un'autovettura revisionata il 10.10.2011 dovrà essere sottoposta a nuova revisione entro il 31.10.2013; un taxi revisionato o immatricolato il 25.11.2011 dovrà essere revisionato entro il 30.11.2012).

Per i soli veicoli soggetti a revisione annuale è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza, in presenza di prenotazione effettuata entro gli stessi, fino alla data fissata per la visita.

Dove effettuarla

La visita di revisione si può sostenere presso gli Uffici della Motorizzazione Civile e presso le officine delle imprese di autoriparazione autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o capaci di contenere più di 16 persone (compreso il conducente) devono sostenere la revisione esclusivamente presso gli Uffici della motorizzazione civile. L'U.M.C. competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine, 422.

Le sanzioni

La circolazione con revisione scaduta è punita, se la violazione è commessa in autostrada, dall'art. 179 c. 18 c.d.s. con una sanzione di € 159,00 e con il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Negli altri casi l'infrazione comporta, ai sensi dell'art. 80 c. 14 c.d.s. una sanzione di € 159,00 e la sospensione del veicolo dalla circolazione, annotata sul documento di circolazione dall'organo di polizia: da quel momento il veicolo può circolare soltanto per recarsi a sostenere la revisione presso un U.M.C. o un'officina autorizzata, avendo al seguito una documentazione ciò attestante, pena l'applicazione di una sanzione di € 1.842,00 e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

Permesso internazionale di guida

La patente di guida rilasciata ai cittadini italiani abilita il titolare a condurre i veicoli per i quali è valida in tutti gli stati d'Europa sia comunitari che extracomunitari, con l'eccezione della Federazione russa.

Nella maggior parte degli stati extraeuropei, invece, è necessario il permesso internazionale di guida comunemente definito patente internazionale.

La patente internazionale, la quale non è altro che una traduzione della patente italiana di guida in tutte le lingue, su di un modello conforme a quello approvato con una apposita convenzione internazionale, può essere rilasciata solo a chi sia già titolare di patente nazionale.

La patente ha una validità massima di 3 anni che, in ogni caso non può andare oltre la validità della patente nazionale sulla base della quale essa è stata rilasciata. Per tale motivo, se la patente nazionale, al momento della richiesta ha una validità residua minore di tre anni, anche la patente internazionale avrà la stessa validità di quella italiana.

Per ottenere la patente internazionale occorre presentare una domanda su apposito modello in distribuzione presso gli uffici competenti del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex M.C.T.C.), corredata dai seguenti documenti:

  • fotocopia della patente di guida italiana in corso di validità e patente originale in visione;
  • due foto-tessera di cui una autenticata su fondo bianco ed a capo scoperto, su carta non termica;
  • ricevuta del versamento di € 14,62 sul c/c 4028;
  • ricevuta del versamento di € 9,00 sul c/c 9001;
  • delega in carta semplice alla persona che presenta la richiesta e fotocopia di un documento di riconoscimento dell'interessato (se la richiesta non è presentata personalmente dall'interessato);
  • una marca da bollo

Qualora la domanda sia avanzata da cittadini extracomunitari, è d'obbligo esibire il permesso di soggiorno in originale ed in corso di validità ed allegarne una copia alla domanda di presentazione. Lo stesso deve essere esibito al momento del ritiro della patente di guida".

Perdita o deterioramento della patente

Sottrazione, smarrimento o distruzione del documento

  • In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione della patente di guida, si deve presentare denuncia, entro 48 ore dalla constatazione del fatto, ad un ufficio di polizia, il quale rilascia, unitamente ad un'attestazione di resa denuncia, un permesso provvisorio di guida che sostituisce il documento sottratto, smarrito o distrutto per 90 giorni. Al momento della presentazione della denuncia, l'interessato deve avere al seguito n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo scoperto.
  • A questo punto l'iter per l'ottenimento del duplicato, regolato dal d.P.R. n. 104/2000, varia a seconda della duplicabilità o meno della patente da parte dell'Ufficio Centrale Operativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (verificata, all'atto della denuncia, dall'organo di polizia ricevente):
  • se il documento è duplicabile, l'interessato riceve il duplicato al proprio indirizzo di residenza tramite posta-contrassegno. Il costo dell'operazione è di € 7,80 più spese postali, da pagare al postino all'atto della consegna. Qualora il duplicato non venga recapitato entro 45 giorni dalla denuncia, è possibile chiedere informazioni telefonicamente al numero verde 800-232323 dell'U.C.O.; se il recapito non avviene entro 90 giorni, la validità del permesso provvisorio di guida si intende prorogata fino alla ricezione del duplicato.
  • Se il documento risulta non duplicabile secondo la procedura semplificata, l'interessato deve presentare la richiesta di duplicato presso un Ufficio della Motorizzazione Civile (quello competente per la provincia di Napoli si trova in Napoli alla via Argine 422) o attraverso uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato. Sia nel primo che nel secondo caso il richiedente deve produrre la seguente documentazione:

freccia attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001 (bollettino prestampato in

    distribuzione presso uffici postali e della Motorizzazione);

freccia attestazione di resa denuncia all'organo di polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia

freccia n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo  

    scoperto;
freccia quando la patente sia scaduta di validità, certificato medico in bollo munito di fotografia risalente

    a non più di 6 mesi prima, rilasciato da uno dei medici citati nell'art.119 c.d.s..

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la patente di guida sottratta o smarrita non è più valida e, qualora dovesse essere rinvenuta, deve essere distrutta.

 Deterioramento del documento

La patente di guida si considera deteriorata quando:
freccia si presenta divisa in più parti;
freccia risultano illeggibili i dati anagrafici dell'intestatario o quelli identificativi del documento;
freccia la fotografia non consente più un riscontro dei tratti somatici dell'intestatario.

L'interessato può richiedere il rilascio del duplicato ad un Ufficio della Motorizzazione Civile o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica abilitato, producendo la seguente documentazione:

freccia documento originale (solo in visione)

freccia attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c postale n. 9001;

freccia attestazione del versamento di € 29,24 sul c/c postale n. 4028;

freccia n. 2 foto recenti in formato tessera stampate su carta non termica, su fondo bianco e a capo

     scoperto;

freccia quando la patente sia scaduta di validità, certificato medico in bollo munito di fotografia risalente

    a non più di 6 mesi prima, rilasciato da uno dei medici citati nell'art.119 C.d.S.

 

Variazione della residenza sulla patente

 

La variazione della residenza sulla patente di guida viene eseguita automaticamente d'ufficio quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale si intende immigrare, oppure quando si cambia il domicilio nel Comune di residenza

Infatti, il titolare della patente di guida, in occasione della presentazione della richiesta di variazione anagrafica compila un modulo, in distribuzione presso gli uffici anagrafici comunali, con il quale chiede anche l'aggiornamento della residenza sulla patente.

Il Comune che riceve la dichiarazione provvede ad effettuare la comunicazione della variazione di residenza all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento Trasporti Terrestri, il quale provvede alla stampa ed alla spedizione al domicilio del richiedente di un tagliando adesivo, con i dati aggiornati indicanti la nuova residenza, che il titolare dovrà apporre sulla patente di guida.

 

 

 

Durata e conferma validità della patente di guida

La durata e la conferma della validità della patente di guida sono regolate dall'art. 126 del C.d.S.

Durata delle patenti

Le patenti A e B hanno validità di dieci anni a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età; in questo caso la validità è limitata a cinque anni.
I conducenti che hanno superato 80 anni possono continuare a condurre ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente A,B,C ed E, purché conseguano uno specifico attestato rilasciato dalla Commissione Medico Locale a seguito di visita specialistica biennale.

Tutte le altre patenti comprese quelle speciali, hanno validità di cinque anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; in questa ipotesi la validità è limitata a tre anni.

I diabetici trattati con insulina in possesso di patente C, D, CE, o DE sono soggetti ad accertamenti con cadenza annuale, salvi periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

Per i titolari di Certificato Abilitazione Professionale (CAP) l'accertamento dei requisiti per la conferma di validità del certificato deve avvenire ogni 5 anni e, comunque, in occasione della conferma di validità della patente.

La conferma della patente di categoria D comporta automaticamente la conferma del KD eventualmente posseduto e così pure del KA e del KB se sono associati a patenti C o D; se invece questi ultimi sono associati a patenti A o B (che valgono 10 anni), devono essere confermati indipendentemente dalla conferma della patente.

Chiunque guidi con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159,00 a euro 639,00. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI del C.d.S.

Conferma di validità

Per ottenere la conferma della validità della patente di guida, in gergo chiamata anche "rinnovo della patente", occorre sottoporsi a specifici accertamenti medici per verificare se sussistono ancora i requisiti psico-fisici necessari per guidare i veicoli.

La visita medica per ottenere il certificato che conferma la validità della patente di guida può essere richiesta alla struttura territoriale di Medicina legale dell'A.S.L. (ex Condotta medica) ovvero ad Agenzie che espletano pratiche automobilistiche.

La validità della patente è confermata dal competente DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) ex ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri) ex ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al precedente periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui all'art. 119, comma 5. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

 Tipo patente Categorie Età del richiedente il rilascio o la conferma  Validità Note
 A  A e A1  Fino a 50 anni  10  
     Fino a 70 anni  5  
     Dopo i 70 anni  3  
   

 Dopo 80 anni

 2 anni

SALVO ATTESTATO RILASCIATO, A SEGUITO VISITA SPECIALISTICA, DALLA COMMISSIONE MEDICO LOCALE(art.115 c.2bis) 
 B  B e BE   Fino a 50 anni  10  
      Fino a 70 anni  5  
      Dopo i 70 anni  3  
      Dopo 80 anni  2 anni SALVO ATTESTATO RILASCIATO, A SEGUITO VISITA SPECIALISTICA, DALLA COMMISSIONE MEDICO LOCALE(art.115 c.2bis)
 C     Fino a 70 anni  5  
      Dopo i 70 anni  3  
      Dopo 80 anni  2 anni SALVO ATTESTATO RILASCIATO, A SEGUITO VISITA SPECIALISTICA, DALLA COMMISSIONE MEDICO LOCALE(art.115 c.2bis)
 D     Fino a 60 anni  5
TALE LIMITE PUO' ESSERE ELEVATO ANNO PER ANNO, FINO A 68 ANNI, QUALORA IL CONDUCENTE CONSEGUA SPECIFICO ATTESTATO ANNUALE, A SEGUITO VISITA MEDICA SPECIALISTICA (art.115 c.2/b)

 

Poichè le procedure burocratiche sono soggette a variazione, nel tempo potrebbero riscontrarsi differenze rispetto a quanto sopra riportato. Sarà cura del responsabile delle pagine web della Polizia Locale aggiornare i dati, anche sulla base delle segnalazioni pervenute, previa verifica d'ufficio. 
 

Patente a punti

Informazioni generali sulla decurtazione di punti dalla patente

Ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s., all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Tale punteggio subisce delle decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito dell'accertamento di determinate violazioni al c.d.s. elencate nella medesima tabella.

L'indicazione del punteggio da decurtare per ogni singola violazione deve risultare dal relativo verbale di contestazione. Qualora si accertino contemporaneamente più violazioni determinanti decurtazioni, il punteggio totale detraibile non può eccedere i 15 punti, a meno che tra le violazioni accertate non ve ne sia una che comporta la sospensione o la revoca della patente.

Nei confronti dei "neopatentati" le decurtazioni si raddoppiano; sono ritenuti tali i soggetti che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni, a meno che non siano titolari di patente di categoria B da almeno 3 anni.

La disciplina della patente a punti si attua anche al Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori (CIGC o, più comunemente, "patentino") nonché, quando la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto, alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ed al Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB.

Non si attuano decurtazioni nei confronti di soggetti minorenni (titolari di CIGC o patente di categoria A1). I bonus previsti per i conducenti "virtuosi". La mancanza di violazioni da cui derivino decurtazioni, per un periodo di 2 anni, determina:

freccia per i titolari di patente con meno di 20 punti, la riattribuzione del punteggio iniziale;

freccia per i titolari di patente con almeno 20 punti, l'attribuzione di un credito di 2 punti fino a un      

       massimo di 10 punti.

Fermo restando quanto sopra, per i neopatentati la mancanza di violazioni determinanti decurtazioni comporta l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di 3 punti.

 

Recupero dei punti persi e revisione della patente

A condizione che il punteggio non sia esaurito, la frequenza di appositi corsi presso autoscuole o altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri consente, all'esito di una prova finale, il recupero di 6 punti; i titolari di CAP o di patente C, C+E, D, D+E, possono recuperare 9 punti frequentando specifici corsi.

All'esaurimento del punteggio, l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio notifica all'interessato il provvedimento di revisione della patente. Se entro 30 giorni dalla data di notifica, il soggetto non si sottopone ai relativi accertamenti, la sua patente è sospesa a tempo indeterminato dall'U.M.C.; qualora, invece, si sottoponga con esito favorevole agli stessi, recupera i 20 punti iniziali.

 

Procedimento di decurtazione dei punti per le violazioni non contestate immediatamente al conducente

Nei casi in cui il conducente non sia stato identificato, spetta all'obbligato in solido (proprietario/usufruttuario/locatario/acquirente con patto di riservato dominio) che riceve la notifica del verbale comunicare i dati anagrafici e della patente del medesimo (unico soggetto al quale è possibile decurtare i punti). Se l'obbligato in solido è una persona giuridica, la comunicazione compete al legale rappresentante.

La comunicazione deve essere effettuata, pena l'applicazione a carico dell'obbligato in solido di una sanzione di € 269,00, entro 60 giorni dalla data di notifica:

  • del verbale;
  • del provvedimento con il quale si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge (in caso di proposizione di ricorso).

In caso di ricorso è consigliabile, al fine di sospendere immediatamente il procedimento di decurtazione, che l'obbligato in solido invii copia della documentazione attestante la proposizione (frontespizio del ricorso al G.d.P. o ricevuta del ricorso al Prefetto)

 

freccia Tabella delle decurtazioni di punti previste dall'art.126-bis C.d.S.

Documenti di circolazione

Le pagine di questa sezione sono dedicate alle informazioni generali riguardanti i documenti di circolazione. 

 

Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

La revisione dei veicoli consiste nell'insieme delle operazioni tecniche volte ad accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità nonché, l'eventuale produzione di emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti ... 

 

Perdita o deterioramento della carta di circolazione

La perdita della carta di circolazione può avvenire per smarrimento, furto o distruzione mentre il deterioramento può essere frutto di cattiva conservazione o casuale danneggiamento ...

     

Variazione della residenza sulla carta di circolazione

La variazione della residenza sulla carta di circolazione viene eseguita automaticamente d'ufficio quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale si intende immigrare ...

 

 

Visura ed estratto cronologico

Se si conosce il numero di targa di un veicolo e si abbia necessità di conoscere anche i dati identificativi di esso e del suo ultimo proprietario è possibile acquisire le informazioni effettuando una consultazione mirata, comunemente detta visura, del Pubblico Registro Automobilistico ...

     

 

   

Patente di guida

Le pagine di questa sezione sono dedicate alle informazioni generali sulla patente di guida. 

 

Patente a punti

Al momento del rilascio della Patente di Guida alla Persona viene attribuito un punteggio di 20 (venti) punti. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni possono essere decurtati un massimo di 15 (quindici) punti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della Patente ... 

 

Durata e conferma validità della patente di guida

Le patenti A e B hanno validità dieci anni a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 50 anni di età; in questo caso la validità è limitata a cinque anni. Tutte le altre patenti comprese quelle speciali, hanno validità di cinque anni, a meno che non siano rilasciate o confermate a chi ha superato i 70 anni; in questa ipotesi la validità è limitata a tre anni ... 

     

Variazione della residenza sulla patente

La variazione della residenza sulla patente di guida viene eseguita automaticamente d'ufficio quando si presenta la domanda di iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale si intende immigrare, oppure quando si cambia il domicilio nel Comune di residenza ...

 

Perdita o deterioramento della patente

La perdita della patente di guida può avvenire per smarrimento, furto o distruzione mentre il deterioramento può essere frutto di cattiva conservazione o casuale danneggiamento ...

     

Permesso internazionale di guida

La patente di guida rilasciata ai cittadini italiani abilita il titolare a condurre i veicoli per i quali è valida in tutti gli stati d'Europa sia comunitari che extracomunitari, con l'eccezione della Federazione russa ...

   

  

 

Documenti di guida

 

Questa sezione è dedicata alle informazioni generali che riguardano la patente di guida, con informazioni sulla patente a punti e i documenti di circolazione. 

 

Patente

Patente di guida

informazioni generali sulla patente di guida, durata e conferma della validità, sulla patente a punti, cosa fare in caso di cambio di residenza oppure perdita o deterioramento del documento. Informazioni generali sul permesso internazionale di guida.

 

DocumentoCircolazione

Documenti di circolazione

informazioni generali riguardanti i documenti di circolazione, il calendario generale delle revisioni, il contrassegno per i ciclomotori, cosa fare in caso di variazione di residenza, perdita o deterioramento del documento. 

 

 

 

Sgravio e ricorsi su cartelle esattoriali

Procedura per gli Utenti che hanno ricevuto una Cartella Esattoriale

E' possibile richiedere lo sgravio o effettuare un ricorso avverso cartelle esattoriali emesse a seguito di verbali elevati dalla Polizia locale. In questo caso il titolare della Cartella Esattoriale può:

1) Presentare richiesta di sgravio in autotutela (ove ne esistano i presupposti)

Il titolare potrà rivolgersi allo sportello aperto al pubblico con orario dalle 9.00 alle 13.00 nei giorni di martedì e giovedì  presso l'Ufficio Ruoli (Tel.081-8551931 081-8551919) Via Capuana per chiedere la visione o il rilascio di copia dei verbali;

Proporre ricorso in autotutela al fine di ottenerne lo sgravio per i seguenti motivi:

  • prescrizione della cartella esattoriale;
  • pagamento avvenuto;
  • ricorso al verbale proposto nei termini (sessanta giorni dalla notifica del verbale);
  • intestatario deceduto (vedi nota 1);
  • veicolo radiato (demolito) precedentemente alla violazione;
  • veicolo venduto precedentemente alla violazione;
  • indicazione nel verbale di veicolo difforme;
  • notifica irrituale del verbale.
Inoltre potranno fare richiesta di sgravio coloro che sono in possesso di Sentenza favorevole del Giudice di Pace mediante la presentazione di copia della Sentenza.  

 

2) Presentare il ricorso al Giudice di Pace

  • Mediante deposito presso l'ufficio del G.d. P. di Pozzuoli con sede in Via Pisciarelli,79
  • Mediante raccomandata AR entro 30 giorni, sempre presso lo stesso Ufficio del G.d.P. - Il ricorso al G.d.P. ed i suoi allegati vanno consegnati una in originale unitamente a 4 copie

N.B. In seguito al D.P.R. 30 MAGGIO 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1307 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al momento della presentazione del ricorso al G.d.P. bisogna versare non una cauzione ma un Contributo Unificato (Spese di Giustizia).

Dissequestro di veicoli sequestrati perchè sprovvisti di assicurazione

Per poter circolare sulle strade pubbliche o, comunque, soggette a pubblico passaggio, i veicoli devono essere coperti da assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. Tale obbligo è specificamente indicato nell'art. 193 del Codice della strada.

Colui il quale venga sorpreso a circolare con un veicolo sprovvisto di assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di € .......... ed alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo.

Sequestro e affidamento

In esito all'accertamento della violazione di una delle predette norme, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo e, corredato di un apposito sigillo, viene, di norma, affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza, al conducente i quali sono tenuti a custodirlo, a loro spese, in un luogo di cui abbiano la disponibilità o che, in ogni caso, non sia soggetto a pubblico passaggio.

In caso di rifiuto della custodia:
All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € ...............ad euro.............. , nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Procedure di dissequestro

Le procedure di dissequestro di un veicolo sequestrato perché sprovvisto di assicurazione variano in rapporto alle due seguenti circostanze:

1. l'assicurazione del veicolo è scaduta da oltre i quindici giorni di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. ed il trasgressore rende nuovamente operante la copertura entro trenta giorni dalla predetta scadenza.

In tal caso il proprietario del veicolo può ottenere il dissequestro e la riduzione della sanzione ad un quarto, recandosi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro, munito della documentazione originale dei seguenti atti e presentando istanza corredata da copia di:

  • verbale di accertamento di infrazione
  • verbale di sequestro
  • certificato dell'assicurazione del veicolo resa nuovamente operante nel termine prescritto

2. l'assicurazione del veicolo è scaduta da oltre i quindici giorni di cui all'art. 1901 comma 2 c.c. ma il trasgressore non rende nuovamente operante la copertura entro i successivi quindici giorni (per complessivi trenta giorni dalla scadenza della assicurazione) ovvero l'assicurazione è scaduta da oltre trenta giorni ovvero ancora l'assicurazione non risulta essere mai stata stipulata.

In tal caso il proprietario del veicolo può scegliere di:

a) richiedere il dissequestro definitivo allo scopo di rimettere in circolazione il veicolo,

b) richiedere il dissequestro temporaneo allo scopo di procedere alla rottamazione del veicolo,    così ottenendo anche la riduzione della sanzione ad un quarto del minimo edittale.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) l'interessato dovrà recarsi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro munito delle copie originali dei seguenti atti e presentare istanza di dissequestro corredata da:

  • fotocopia del verbale di accertamento di infrazione
  • fotocopia del verbale di sequestro
  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria di € ........... pari al minimo della sanzione edittale, se effettuato nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale, mediante versamento su c/c n° ............, intestato al Comune di Pozzuoli - Comando Polizia Municipale - Contravvenzioni Stradali - indicando nella causale del versamento: il numero del verbale, la data di elevazione, l'infrazione commessa
  • certificato di assicurazione del veicolo valido per almeno sei mesi

Nell'ipotesi di cui alla lettera b) l'interessato, entro trenta giorni dalla data del sequestro, dovrà recarsi presso l'ufficio da cui dipende l'agente che ha proceduto al sequestro munito delle copie originali dei seguenti atti e presentare istanza di temporaneo dissequestro corredata da:

  • fotocopia di verbale di accertamento di infrazione
  • fotocopia di verbale di sequestro
  • somma in contanti di Euro ............., pari al minimo della sanzione edittale, da versare all'ufficio, a titolo di cauzione, a garanzia della eseguenda demolizione.

A conclusione della procedura, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data del sequestro pena decadenza del beneficio, se il veicolo sarà stato effettivamente rottamato, tre quarti della somma versata a garanzia verranno restituiti, previa esibizione dell'attestato di avvenuta rottamazione. Un quarto, invece, verrà trattenuto dall'ufficio a titolo di pagamento della sanzione.

Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro............ ad euro................ . Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. 

Sequestro di autoveicolo munito di assicurazione falsa, condotta dal proprietario

In tale ipotesi il veicolo non può essere dissequestrato secondo le norme di rito bensì deve essere sottoposto a sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca amministrativa.

Sanzione accessoria della confisca amministrativa in conseguenza di ipotesi di reato.

  • In conseguenza di violazioni costituenti reato, per la quali è prevista la confisca amministrativa, il veicolo viene sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato ad un custode giudiziario di cui all'art 214 bis;
  • In caso di condanna divenuta irreversibile pronunciata dal giudice penale, con sentenza o con decreto, il veicolo, con ordinanza del prefetto, sarà sottoposto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Svincolo di veicoli sottoposti a fermo amministrativo

Il codice della strada, in alcune ipotesi di violazione di norme in esso contenute, prevede che, oltre alla sanzione pecuniaria principale, sia applicata anche la sanzione accessoria del "fermo amministrativo del veicolo".

Le modalità per l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo sono contenute nell'articolo 214 del Codice e negli articoli 394 e 396 del Regolamento di attuazione.

Fermo ed affidamento:
In esito all'accertamento della violazione di una delle predette norme, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo e, corredato di un apposito sigillo, viene, di norma, affidato in custodia al proprietario o, in sua assenza, al conducente i quali sono tenuti a custodirlo, a loro spese, in un luogo di cui abbiano la disponibilità o che, in ogni caso, non sia soggetto a pubblico passaggio.

In caso di rifiuto dell'interessato di assumersi l'onere della custodia:

 

  • il veicolo viene immesso in una depositeria autorizzata, a spese di chi abbia rifiutato la custodia
  • a carico del predetto viene irrogata una sanzione da € 731,00 a € 2928,00 oltre, eventualmente, la sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.
  • il documento di circolazione viene trattenuto dall'Agente operante e custodito presso l'ufficio da cui quest'ultimo dipende, fino al momento dello svincolo.
  1. Di tutte le operazioni effettuate viene fatta specifica menzione nel processo verbale di accertamento di infrazione, il quale viene consegnato, in copia, al trasgressore. Nel verbale vengono indicati chiaramente la denominazione e l'indirizzo dell'ufficio presso cui vengono depositati gli atti.

Sanzione accessoria del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di Reato (art. 224 ter):

In conseguenza di violazioni costituenti reato per le quali è previsto il fermo amministrativo, il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo per almeno 30 giorni ed affidato, in custodia giudiziaria, ai rispettivi proprietari; se trattasi di ciclomotori o di motocicli lo stesso deve essere affidato ad uno dei soggetti disciplinati dall'art. 214-bis (custode autorizzato)

Svincolo e restituzione:

Alla scadenza del termine di fermo amministrativo ovvero quando siano state rimosse le cause che lo avevano determinato, l'interessato deve richiedere la reimmissione in circolazione del veicolo previa revoca del vincolo e rimozione del sigillo.

Per ottenere lo svincolo del veicolo, l'interessato dovrà recarsi personalmente o a mezzo di persona appositamente incaricata, munita di delega scritta e fotocopia del documento di riconoscimento del proprietario o del conducente deleganti, presso l'ufficio ove erano stati depositati gli atti ed i documenti di circolazione indicato nei verbali di contestazione e di fermo amministrativo, munito di un valido documento di riconoscimento e di quant'altro eventualmente richiesto nel verbale di contestazione.

Per evitare di recarsi vanamente presso gli uffici è buona norma controllare preventivamente la data di decorrenza del fermo del veicolo e chiederne lo svincolo a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine finale.

Nell'ipotesi in cui, all'atto dell'applicazione del fermo amministrativo, sia stato consentito al conducente del veicolo di proseguire a bordo di esso fino al luogo prescelto per la custodia, purché ubicato sul territorio della Repubblica italiana, può essere chiesto che lo svincolo avvenga presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo della custodia. In tale ipotesi l'interessato dovrà tempestivamente richiedere all'ufficio competente di trasmettere gli atti all'ufficio di polizia prescelto, per evitare un eccessivo allungamento dei termini.

 

Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 ad euro 2.859,00. "è disposta, inoltre, la confisca del veicolo". 

Visione e rilascio copie di atti relativi ad incidenti stradali

L'Ufficio incidenti stradali rilascia su richiesta dell'interessato, copie di informazioni acquisite relativamente ad incidenti stradali avvenuti sul territorio del Comune di Pozzuoli

dove: in Via Luciano,76

chi: gli interessati o i loro legali rappresentanti, le Assicurazioni o loro Agenzie.

come: personalmente con proprio documento di riconoscimento, tramite delegato con proprio documento di riconoscimento e delega dell'interessato più copia del documento di riconoscimento di quest'ultimo. tramite posta con raccomandata A/R recapitando istanza a firma dell'interessato allegando copia del documento di riconoscimento

cosa: è possibile chiedere informazioni riguardo le modalità dell'incidente, la residenza e domicilio delle parti, la copertura assicurativa dei veicoli e i dati di individuazione di questi ultimi.

quando: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

in caso di lesioni a persone:

In pendenza di procedimento penale le informazioni vengono rilasciate previa autorizzazione della Procura della Repubblica oppure previa attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.

in caso di decesso:

Le informazioni sono fornite previa presentazione di nulla-osta in originale rilasciata dall'Autorità Giudiziaria competente.

Se personalmente: documento di riconoscimento;
Se tramite delegato: proprio documento di riconoscimento e delega dell'interessato più copia del documento di riconoscimento di quest'ultimo.

Verbali per infrazioni diverse dal C.d.S. (Reati depenalizzati - Legge 24 novembre 1981 n. 689)

A) Se si riceve un verbale della Polizia Locale o di altre Forze di Polizia per una violazione ai regolamenti Comunali, ambientali, commerciali, sanitari e reati depenalizzati (tranne il C.d.S.), è possibile:

1) Pagare la sanzione:

Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale solo tramite C.C. postale indicato generalmente nel verbale di trasgressione. Se l'importo è destinato al Comune di Pozzuoli, utilizzare il C/C n. .................intestato a Comune di Pozzuoli - Contravvenzioni municipali - Servizio Tesoreria.

IMPORTANTE: entro 10 giorni dal pagamento, bisogna esibire la copia della ricevuta alla Forza di Polizia  che ha elevato la contestazione.

2) Opporsi al verbale:

L'interessato (trasgressore ed obbligato in solido) entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, può presentare scritti difensivi e/o documentazione giustifcativa al Sindaco o all'Autorità indicata nel verbale

N.B. Agli scritti difensivi in carta semplice si deve allegare copia del verbale. Si può anche chiedere di essere sentiti personalmente o tramite rappresentante delegato. In questo caso l'interessato sarà invitato presso l'Ufficio competente.

B) Se si riceve ingiunzione per omesso pagamento del verbale di trasgressione di cui al precedente punto A), è possibile:

1) Pagare l'ingiunzione:

Entro 30 giorni dalla data di notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, se residenti in Italia; oppure, entro 60 giorni se residenti all'estero; tramite c.c. indicato generalmente nell'ingiunzione. 

2) Opporsi all'ordinanza-ingiunzione:

Entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento; entro 60 se si è residenti all'estero (allegando all'istanza l'originale dell'ordinanza di ingiunzione).

- Al Tribunale: quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
1. di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
2. di igiene degli alimenti e delle bevande;

- Al Giudice di Pace: per le altre violazioni (Pubblici Esercizi, commerciale, regolamenti comunali) e reati depenalizzati, mediante ricorso, al quale si allega l'ordinanza notificata.

Per quanto riguarda il ricorso al Giudice di Pace, va proposto mediante deposito presso l'ufficio del G.d. P. di Pozzuoli con sede in Via Pisciarelli,79, o raccomandata AR entro 30 giorni, sempre presso lo stesso Ufficio del G.d.P. - Il ricorso al G.d.P. ed i suoi allegati vanno consegnati una in originale unitamente a n. 4 copie;

N.B. In seguito al D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1307 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al momento della presentazione del ricorso al G.d.P. bisogna versare non una cauzione ma un Contributo Unificato (Spese di Giustizia). 

RICORDARSI CHE: L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Come posso ottenere il pagamento rateale

L'interessato (trasgressore o obbligato in solido) che si trovi in condizioni economiche disagiate, può chiedere che la sanzione pecuniaria ingiunta venga pagata in rate mensili IMPORTANTE: la legge prevede che l'omesso pagamento di una sola rata, nel termine fissato, comporterà per l'obbligato il pagamento della residua somma in una sola soluzione. La richiesta va fatta presso l'ufficio che ha emesso l'ingiunzione.

In caso di omesso pagamento del decreto ingiuntivo - Esecuzione forzata (art. 27, lg. n. 689/81).

L'omesso pagamento dell'ingiunzione nel termine previsto dalla legge, comporta l'esecuzione forzata a termine di legge.

C) Se si riceve il sequestro cautelare, che alcune leggi ( artt. 13 e 19, lg. n. 689/81) prevedono, è possibile:

In tal caso, gli interessati, anche immediatamente, in carta libera, possono proporre ricorso al Sindaco di Pozzuoli per il tramite della Polizia Locale oppure presentandolo direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviandolo tramite il servizio postale con A.R. , allegando eventuale documentazione in loro possesso, potendo chiedere di essere ascoltati nel merito della loro richiesta personalmente e/o facendosi rappresentare da un delegato.

Nel caso in cui la norma preveda il sequestro cautelare dei beni e dei mezzi utilizzati per incorrere nella violazione e destinate alla confisca; il trasgressore ovvero l'obbligato in solido, possono proporre opposizione al Sindaco di Pozzuoli, nei 30 giorni dalla notifica del verbale di trasgressione, presentando memorie difensive e chiedendo la restituzione dei mezzi e dei beni sottoposti a sequestro cautelare.

D) Se si riceve un'Ordinanza di confisca (artt. 22 e 22 bis, lg. n. 689/81), è possibile:

Proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica;
Trascorso tale termine e non si è provveduto a fare ricorso,l'Ordinanza di Confisca diventa esecutiva.

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