Annualità | Atto |
2010 | Tariffe2010 |
2011 | Tariffe 2011 |
2012 | Tariffe 2012 |
2013 | Tariffe 2013 |
Il procedimento di accertamento è stato disciplinato con l'art. 1 del Regolamento Ici
Sono esentati dal pagamento dell'Ici i seguenti immobili:
Con riferimento alla predetta lettera i), con l'art. 4 del Regolamento Ici, il Comune di Pozzuoli ha previsto che l'esenzione è limitata ai soli fabbricati ed a condizione che oltre che utilizzati siano anche posseduti dai soggetti ivi indicati.
L'ICI deve essere versata in due rate:
È possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l'agente della riscossione. Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed hanno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l'applicazione della sanzione del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi al tasso legale, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell'imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3.75% dell'imposta stessa, oltre agli interessi al tasso legale, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Il Comune di Pozzuoli, con l'art. 2 del Regolamento Ici, ha previsto che si considerano regolarmente effettuati i pagamenti fatti dai contitolari purché l'importo complessivamente versato corrisponda a quello dovuto in ragione delle singole quote di possesso e di destinazione.
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell'Ici dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Il Comune di Pozzuoli ha disciplinato la definizione di pertinenza con l'art. 2 del Regolamento Ici.
L'art. 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 è esentata dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento dell'esenzione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, l'esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale del contribuente continua ad applicarsi la detrazione dall'imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
Anno |
Ordinaria |
Abitazione Principale(Solo quelle non esentate) |
Detrazione |
2008 |
7 per mille |
6 per mille |
€ 103,29 |
2009 |
7 per mille |
6 per mille |
€ 103,29 |
2010 |
7 per mille |
6 per mille |
€ 103,29 |
2011 |
7 per mille |
6 per mille |
€ 103,29 |
L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota fissata dal Comune.
L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l'immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d'uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale).
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello di dichiarazione è stato approvato con decreto ministeriale 12 maggio 2009
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell' Ici dovuta.
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta riguardano riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Si sono, infatti, realizzate le condizioni che hanno reso possibile la semplificazione prevista dall'art. 37, comma 53, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha stabilito la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, che è stata accertata con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio del 18 dicembre 2007.
La semplificazione in questione comporta che non deve essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche relative alla disciplina del modello unico informatico (MUI).
Il MUI è, infatti, il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili.
Chi deve pagare
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP)
L’imposta comunale sulla pubblicità, istituita con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è un tributo sulla diffusione di messaggi pubblicitari mediante insegne, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
Sono oggetto di tassazione i messaggi pubblicitari esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano comunque percepibili. L’imposta è dovuta in via principale da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
Per l'installazione di un impianto, e di altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal Regolamento comunale di Pubblicità e Affissione e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
La presentazione dell''apposita richiesta va corredata da eleborati tecnici. Una volta conseguita l'autorizzazione deve essere presentata la dichiarazione di inizio pubblicità presso il soggetto concessionario della gestione e riscossione dell'imposta . Il richiedente può esporre il messaggio pubblicitario soltanto dopo aver effettuato il versamento dell'imposta dovuta.
La gestione del servizio e della riscossione dell'imposta è effettuata dal Comune di Pozzuoli in economia diretta.
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA)
Il diritto sulle pubbliche affissioni, istituito con D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è dovuto da coloro che richiedono, a cura del Comune, l'affissione in appositi impianti di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità commerciali, istituzionali, sociali, ecc.
L'affissione può essere prenotata presso l'ufficio Affissioni del Comune che comunicherà al richiedente l'importo del diritto da versare e l'affissione si ritiene confermata nel momento in cui perviene copia del versamento effettuato. Il materiale da affiggere deve essere consegnato all'ufficio entro due giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'affissione.
Normativa/e di riferimento
Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507
Regolamento Comunale della Pubblicità e Diritto di Pubbliche Affissioni (Delibera C.C. n. 93 del 10 giugno 1994)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |
Area | Finanziaria |
Servizio | Pubblicità e Affissioni |
Responsabile | dott. Guerino Smaldone |
Indirizzo | Via Tito Livio, |
Telefono Ufficio | 08119803325 |
Fax | |
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Dal 1^ gennaio 1999, la tassa per l'occupazione di suolo pubblico (TOSAP) è stata sostituita da un canone per l'occupazione di tutti gli spazi e le aree pubbliche, del soprassuolo e del sottosuolo (COSAP).
Si tratta del canone che si deve pagare per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati, nelle aree a verde, e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile del Comune. Sono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali che si trovano all’interno del centro abitato. Sono soggette al canone anche le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali vi sia la servitù di pubblico passaggio. Qualsiasi occupazione di questi spazi ed aree deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile la cui durata vada da uno a ventinove anni. Sono temporanee le occupazioni inferiori all’anno. Le occupazioni effettuate per attività edilizia, indipendentemente dalla durata, sono sempre considerate temporanee. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza la concessione o quando sia scaduta e non rinnovata o non prorogata, o revocata. Si considerano abusive anche le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nella concessione.
Per ottenere la concessione si deve fare domanda in carta da bollo alle vigenti tariffe.
Il titolare della concessione o l’occupante di fatto.
Le tariffe vengono determinate sulla base di questi elementi:
a. classificazione delle strade;
b. valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico.
Sono previsti coefficienti moltiplicatori per specifiche attività anche in relazione alle modalità di occupazione.
Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche (Delibera CC n. 16 del 26/3/1999)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | |
Area | Tecnico-Finanziaria |
Servizio | Occupazione di spazi ed aree pubbliche |
Responsabile | Luigi Figliolia |
Indirizzo | Via Tito Livio, |
Telefono Ufficio | 08119803317 |
Fax | |
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Che cosa è
L'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, a decorrere dal 1° gennaio 2014, rappresenta una delle 3 componenti (insieme alla TASI ed alla TARI) dell'imposta unica comunale (IUC).
Descrizione
La tassa è dovuta per le occupazioni o detenzioni di locali ed aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
La disciplina è contenuta nel Regolamento Tarsu
Il Centro Sociale è un luogo d'incontro di tipo ricreativo e culturale atto a fornire alla popolazione anziana un punto di ritrovo in cui poter svolgere attività di tempo libero (tornei di carte, dama, balli, etc.) e di cultura (lettura, conversazione, televisione, visite ai musei e ai siti archeologici, attività laboratoriali e teatrali) nonché favorire l'integrazione e la solidarietà sociale.
Il comune mette a disposizione alcune strutture per favorire momenti di aggregazione e socializzazione tra la popolazione anziana e non del territorio.
I Centri Sociali sono comitati autogestiti con un proprio statuto che ne regolamenta l'organizzazione e la gestione; per accedere e partecipare alla gestione dello stesso occorre presentarsi al Centro Sociale territoriale, farne regolare richiesta d'iscrizione e versare la quota mensile stabilita dal comitato di gestione.
Centri presenti sul territorio:
Centro Sociale Polivalente - Via De Curtis, - tel.
Centro Sociale Terza Età 'A.Franza' - Via Gerolomini, 31 -tel.
Centro Sociale Terza Età - Via Virgilio, 4 - tel.
Centro Sociale Terza Età - Via Vecchia San Gennaro, - tel.
Agenzia Teatrale 'Claudio Villa' - Via Verga, 1 - tel. 081 5241836
AISAF - Viale Aranci, 11 - tel. 081 5269827
Ass. Artistica Culturale 'Gli Indimenticabili' - Via Severini, 6
Ass. Oltre l'Averno - Via Montenuovo Licola Patria, 28 - tel. 081 8661201
Ass. Spille d'Oro Olivetti - Via Campi Flegrei, 34 - tel. 081 8664093
New Dance and Music School - Via Annecchino, 256 - tel. 081 8665903
Lega Navale Italiana Delegazione Pozzuoli - Via Celle, 21 - tel. 081 5268163
Ass. Lux in Fabula - Rampa Carmine Cappuccini, 5 - tel. 081 0203336
Ass. culturale DANCE ART diretta da Alfonso Mastrangelo Via Milite Ignoto,25 - Tel. 081 8530869
ACVL Associazione Vincenzo Luongo - Via Parini, 1 - tel. 081 5244702
Ass. Coord. Genitori Portatori Handicap Area Flegrea - Via Quinto Fabio Massimo, 5 - tel. 081 8664811
Ass. Nazionale Volontari Protezione Civile 'Le Aquile' - Viale Bognar, 1 - tel. 081 0663774
Associazione Nazionale Carabinieri - Via Seneca, 10 - tel. 081 8662556
A.S. Puteolana 1909 - Via Ovidio, 1 - tel. 081 8041401
Ass. Sport Monteruscello - Via Monterusciello, 40 - tel. 081 5242682
Ass. Sportiva Scuola Calcio 'Agostino Gamba' - Via De Curtis, 2 - tel. 081 5245770
Ass. Sportiva Nuoto 2000 - Via Celle, 6 - tel. 081 5262251
Centro Sportivo Italiano Consiglio Provinciale - Via Campana, 7 - tel. 081 3030060
Circolo Nautico 'La Pietra' - Via Napoli, 35 - tel. 081 5265300
Erregi Club Sport e Fitness - Via Montenuovo Licola Patria, 131/F - tel. 081 8043391
Fitness Club - Via Fasano, 6 - tel. 081 5261699
Pegaso Srl - Vicinale Canosa, 36 - tel. 081 8044893
Polisportiva Monteruscello - Via Gatto, 87 - tel. 081 5244740
Polisportiva Pegaso - Via Celle, 6 - tel. 081 5267946
Società Tiro A Volo - Via Licola Mare - tel. 081 8678300
A.S.D. Avernum 'Lucrino Calcio' - I Traversa Montenuovo Licola Patria, 55 - tel. 081 8663232
Associazione Sportiva C.I.M. - IV Traversa Montenuovo Licola Patria, 9 - tel. 081 8661320
A.S.D. Endurane 2 - Via Camilla, 5 - tel. 081 0124057
A.S.D. Marte 06 - Via Campana, 151 - tel. 081 5265475
A.S. New Popeye Fitness Center - Via Monterusciello, 48 - tel. 081 5248006
Body Planet sas - Viale Bognar, 32 - tel. 081 3030130
Palestra Super G srl - Via Solfatara, 33 - tel. 081 5268931
Ghepard Gym - Via Ragnisco, 8 - tel. 081 0482747
Fitness Center Averno - Via Montenuovo Licola Patria, 85 - tel. 081 8042666