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Benefici TARSU 2013

Caratteri

TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU 2013 -

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO TRIBUTI

RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art. 11 del vigente Regolamento comunale TARSU possono essere concessi, per l'anno 2013, agevolazioni di esenzione o riduzione della tassa sui rifiuti solidi urbani per le seguenti categorie di contribuenti meno abbienti:

a) Nuclei familiari di provata indigenza oggetto di assistenza da parte della Direzione 6 – Servizi sociali: riduzione della Tassa del 100%;

b) Invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile, ivi incluso l'eventuale indennità di accompagnamento: riduzione della Tassa del 100%;

c) Pensionati ultrasessantacinquenni titolari unicamente di redditi derivanti da trattamenti minimi, assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali (ivi comprese le integrazioni sociali), che costituiscono l'unico reddito familiare: riduzione della Tassa del 100%;

d) Nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (Connotazione di Gravità): la Tassa è ridotta nella seguente misura: - Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare fino a € 9.000,00 Riduz. 100%

- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare da € 9.001,00 fino a € 12.000,00 Riduz. 50%

- Reddito annuo complessivo netto del nucleo familiare da € 12.001,00 fino a € 15.000,00 Riduz. 30%

I soggetti, di cui alle precedenti lettere b), c) e d), devono presentare apposita domanda corredata dagli attestati di reddito (CUD riferito ai redditi 2012 o equipollente) e di un certificato ISEE che comprovi l'assenza di ulteriori redditi. I soggetti, di cui alla precedente lettera d), devono altresì presentare certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 3 della legge 104 del 1992, con nota della connotazione di gravità.

I nuclei familiari di provata indigenza, di cui alla precedente lettera a), non devono presentare alcuna domanda, in quanto l'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è eseguita direttamente dalla Direzione 6 – Servizi sociali

INVITA

i contribuenti rientranti in una delle condizioni specificate nelle lettere b), c) e d), a presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il 07 febbraio 2014, la domanda redatta sull'apposito modulo in distribuzione presso il Servizio Fiscalità Locale e gli uffici circoscrizionali o prelevabile dalla Home Page del sito del Comune di Pozzuoli (www.comune.pozzuoli.na.it), per ottenere, relativamente al solo anno 2013, lo sgravio totale o parziale della cartella di pagamento.

PRECISA

altresì che, dall'analisi e dai criteri applicati per la formulazione delle graduatorie delle agevolazioni concesse per gli anni precedenti, si rende necessario illustrare i seguenti criteri di valutazione da prendersi in considerazione nella compilazione delle domande relative all'annualità 2013. In particolare:

  ■  con riferimento a tutte le fattispecie per le quali è prevista l'agevolazione, in considerazione della responsabilità solidale tra tutti i componenti del nucleo familiare ex comma 1 dell'art. 63 del decreto legislativo n. 507 del 1993, la stessa è concessa anche se l'intestatario della tassa è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti previsti, purché facente parte dello stesso nucleo familiare anagrafico;

  ■  con riferimento alle lettere b), c) e d) dell'art. 11, in conformità alla decorrenza dell'obbligazione
tributaria come disciplinata dal comma 2 dell'art. 64 del decreto legislativo n. 507 del 1993, le agevolazioni sono rapportate al periodo dell'anno per il quale vi sono i requisiti previsti. Ad esempio in caso di compimento dei 65 anni di età nel corso dell'anno solare 2013, l'agevolazione è concessa dal 1° giorno del bimestre solare successivo. Pertanto, se 65 anni sono stati compiuti il 20 febbraio 2013, l'agevolazione spetterà dal 1° marzo 2013 ossia per 10 mesi;

  ■  con riferimento alla lettera c) dell'art. 11, il reddito familiare (al lordo delle ritenute) non deve superare l'importo corrisposto dal trattamento minimo Inps. A tal fine, l'eventuale presenza di reddito derivante dal possesso di immobile:

-  è escluso dal computo del reddito familiare se l'immobile è adibito ad abitazione principale;

-  è incluso nel computo del reddito familiare, con riferimento alla rendita catastale con la rivalutazione prevista ai fini Irpef, in caso di immobile diverso dall'abitazione principale;

  ■  con riferimento alle lettere c) e d), fermo restante quanto riportato al precedente punto 3, sono considerati tutti i redditi del nucleo familiare, ivi compresi quelli che, per loro natura, non sono imponibili ai fini Irpef;

  ■  con riferimento alla lettera d):

-  il reddito del nucleo familiare è da considerare al netto delle ritenute operate;

-  l'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992;

- ai fini della decorrenza dell'agevolazione, si fa riferimento alla data di presentazione della   domanda per il riconoscimento della invalidità, purché la stessa sia stata successivamente riconosciuta;

- in caso di riconoscimento di grave invalidità a seguito di sentenza, passata in cosa giudicata, l'agevolazione è concessa anche nelle more del rilascio del relativo decreto da parte della competente autorità.

PRECISA ALTRESI'

che la presentazione della domanda non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolazione che sarà definita solo dopo l'esame e l'accoglimento delle stesse. Sulla base delle domande pervenute sarà approvato l'elenco dei beneficiari e determinata l'entità dello sgravio ad essi spettante.

Si richiama l'attenzione sulla verifica delle dichiarazioni rese secondo i dettami del D.P.R. 445/2000.

                                                                                                                    Il Dirigente

                                                                                                          Dr. Luigi GIORDANO

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