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Tributi locali

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Nell'ambito del diritto finanziario, ogni tipo di richiesta “forzata” da parte dello Stato, di una prestazione in denaro ad un singolo cittadino denominato contribuente, viene definita come tributo.

Il tributo, dunque, è una prestazione coattiva a livello del patrimonio del contribuente, che è necessitato a versare allo Stato o a altro ente pubblico una quota dei propri beni in forma di denaro o in natura.

Nei confronti del tributo, lo Stato esercita dunque la propria potestà impositiva, affinchè venga soddisfatto un certo tipo di spesa legata agli effettivi bisogni pubblici dello Stato stesso o degli altri enti pubblici.

Il tributo è regolato dalla Costituzione Italiana, che per conto dell'articolo 23 ricorda che “nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge".

In Italia, dunque, i tributi sono disciplinati dalla Costituzione, attraverso i seguenti articoli:

    • art. 23: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge relativa);

    • art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;

    • art. 75: [...] Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio [...];

    • art. 81: [...] Con la legge di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuovi e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    • art. 120: La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito tra le Regioni [...].

Per concludere, in Italia il tributo è suddiviso in tre categorie: l'imposta, la tassa vera e propria e i contributi.

L'imposta consiste in un prelievo coattivo che avviene in relazione alla capacità contributiva e al reddito; la tassa è una prestazione richiesta in cambio della fruizione potenziale di un servizio pubblico; il contributo non è una categoria ben definito perchè spesso oscilla fra una definizione di tassa e di imposta.

In definitiva i tributi locali sono fonte di finanziamento per gli enti locali e per i servizi da questi erogati. Si tratta di tributi propri perché il gettito è del comune, sono riscossi e accertati dal comune, ma quest’ultimo non ha la facoltà di istituirli o meno, di modificare i criteri per la determinazione della base imponibile.L’unica facoltà concessa al comune riguarda la determinazione dell’imposta e talvolta la determinazione di speciali agevolazioni.

I tributi locali sono:

1- TaRSU  - Tassa smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;

2- TARES.  - Tassa Rifiuti E Servizi (dal 1 gennaio 2013);

3- ICI           - Imposta Comunale sugli Immobili;

4- IMU         - Imposta MUnicipale Propria;

5- ICPA      - Imposta Comunale Pubblicità e Affissioni;

6- COSAP- Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (ex T.O.S.A.P. = Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche).

 

Il Comune di Pozzuoli ha  allestito, previa registrazione, un servizio telematico per il calcolo dell'IMU e la stampa del modello F24, il collegamento prevede una serie di servizi forniti dalla fiscalità locale relativi ai tributi IMU, TARSU e ICI.

 

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