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Patente a punti

Caratteri

Informazioni generali sulla decurtazione di punti dalla patente

Ai sensi dell'art. 126-bis c.d.s., all'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 20 punti. Tale punteggio subisce delle decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito dell'accertamento di determinate violazioni al c.d.s. elencate nella medesima tabella.

L'indicazione del punteggio da decurtare per ogni singola violazione deve risultare dal relativo verbale di contestazione. Qualora si accertino contemporaneamente più violazioni determinanti decurtazioni, il punteggio totale detraibile non può eccedere i 15 punti, a meno che tra le violazioni accertate non ve ne sia una che comporta la sospensione o la revoca della patente.

Nei confronti dei "neopatentati" le decurtazioni si raddoppiano; sono ritenuti tali i soggetti che abbiano conseguito la patente da meno di 3 anni, a meno che non siano titolari di patente di categoria B da almeno 3 anni.

La disciplina della patente a punti si attua anche al Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori (CIGC o, più comunemente, "patentino") nonché, quando la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività professionale di autotrasporto, alla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) ed al Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo KB.

Non si attuano decurtazioni nei confronti di soggetti minorenni (titolari di CIGC o patente di categoria A1). I bonus previsti per i conducenti "virtuosi". La mancanza di violazioni da cui derivino decurtazioni, per un periodo di 2 anni, determina:

freccia per i titolari di patente con meno di 20 punti, la riattribuzione del punteggio iniziale;

freccia per i titolari di patente con almeno 20 punti, l'attribuzione di un credito di 2 punti fino a un      

       massimo di 10 punti.

Fermo restando quanto sopra, per i neopatentati la mancanza di violazioni determinanti decurtazioni comporta l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di 3 punti.

 

Recupero dei punti persi e revisione della patente

A condizione che il punteggio non sia esaurito, la frequenza di appositi corsi presso autoscuole o altri soggetti autorizzati dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri consente, all'esito di una prova finale, il recupero di 6 punti; i titolari di CAP o di patente C, C+E, D, D+E, possono recuperare 9 punti frequentando specifici corsi.

All'esaurimento del punteggio, l'Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio notifica all'interessato il provvedimento di revisione della patente. Se entro 30 giorni dalla data di notifica, il soggetto non si sottopone ai relativi accertamenti, la sua patente è sospesa a tempo indeterminato dall'U.M.C.; qualora, invece, si sottoponga con esito favorevole agli stessi, recupera i 20 punti iniziali.

 

Procedimento di decurtazione dei punti per le violazioni non contestate immediatamente al conducente

Nei casi in cui il conducente non sia stato identificato, spetta all'obbligato in solido (proprietario/usufruttuario/locatario/acquirente con patto di riservato dominio) che riceve la notifica del verbale comunicare i dati anagrafici e della patente del medesimo (unico soggetto al quale è possibile decurtare i punti). Se l'obbligato in solido è una persona giuridica, la comunicazione compete al legale rappresentante.

La comunicazione deve essere effettuata, pena l'applicazione a carico dell'obbligato in solido di una sanzione di € 269,00, entro 60 giorni dalla data di notifica:

  • del verbale;
  • del provvedimento con il quale si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge (in caso di proposizione di ricorso).

In caso di ricorso è consigliabile, al fine di sospendere immediatamente il procedimento di decurtazione, che l'obbligato in solido invii copia della documentazione attestante la proposizione (frontespizio del ricorso al G.d.P. o ricevuta del ricorso al Prefetto)

 

freccia Tabella delle decurtazioni di punti previste dall'art.126-bis C.d.S.

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