Sulla tassa sui rifiuti (Tari) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 .
Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti.
Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi a titolo di Tefa.