La base imponibile è pari alla superficie (espressa in metri quadrati) utile calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.
Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.
Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:
Per l'anno 2014
Attività | Riduzione della superficie |
lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici, barbieri, parrucchieri ed estetisti | 10% |
officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi | 20% |
officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti | 30% |
A partire dall'anno 2015
Attività |
Riduzione della superficie |
lavanderie, tintorie, falegnamerie, studi medici e veterinari produttori di rifiuti ospedalieri, odontotecnici, studi grafici, fotografici, barbieri, parrucchieri ed estetisti, dentisti, macellai e pollivendoli |
10% |
officine di installatori idraulici, bruciatoristi, frigoristi, ascensoristi |
20% |
officine di autoriparazione, di vetrai, di fabbri meccanici e meccanici generici nonché serramentisti 30% |
30% |