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Quali sono gli immobili esclusi dall'IMU

Ultima modifica il Venerdì, 12 Maggio 2017 18:12
Pubblicato Martedì, 27 Maggio 2014 11:25
Caratteri

Sono esclusi dal pagamento dell'IMU i fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

 

Scissione nuclei familiari
(in assenza di separazione legale)


Caso 1:
– il marito è proprietario dell'abitazione A e la moglie è proprietaria dell'abitazione B
– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione di propria proprietà
– le abitazioni sono ubicate nelle stesso Comune
Solo un'abitazione può essere considerata principale: obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del trattamento agevolato

Caso 2:
– il marito è proprietario dell'abitazione A e la moglie è proprietaria dell'abitazione B
– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione di propria proprietà
– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi
Entrambe le abitazione sono considerate principali

Caso 3:
– il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B
– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione B
– le abitazioni sono ubicate nello stesso Comune
Solo un'abitazione può essere considerata principale:
- obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del trattamento agevolato
- qualora l'abitazione principale fosse la A:
- per il marito l'abitazione A si considera principale mentre quella B no
- per la moglie nessuna delle due è da considerarsi abitazione principale

Caso 4:
– il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B
– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione B
– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi
Per il marito l'abitazione A si considera principale mentre quella B no
Per la moglie l'abitazione B si considera principale mentre quella A no

Sono assimilati all'abitazione principale i seguenti fabbricati:
• l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani (di età superiore a 75 anni) o disabili (con disabilità riconosciuta del 100%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che era adibita a propria abitazione principale prima del ricovero Comunicazione assimilazione Imu per anziani e disabili;

• Fino all'anno d'imposta 2013, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata Comunicazione assimilazione Imu per residenti all'estero;

• A partire dall'anno d'imposta 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

• Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

• Per le annualità d'imposta 2014 e 2015, una sola unità immobiliare (limitatamente alla quota di rendita fino ad € 250,00) concessa in comodato, come risultante da contratto registrato (per l'anno 2014 il contratto può essere registrato entro il 30 giugno 2014), tra genitori e figli che la utilizzano come abitazione principale Fac simile contratto di comodato d'uso gratuito - Comunicazione assimilazione Imu per comodato d'uso gratuito

Ai fini dell'applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente deve presentare all'Ufficio IMU apposita comunicazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Comunicazione assimilazione Imu per residenti all'estero dal 2015

Esempio di calcolo in caso di comodato d'uso gratuito

Rendita € 600,00
Aliquota altri fabbricati 10,6 per mille
Calcolo Imu:
• su € 250,00 l'imposta non è dovuta
• sul restante valore di € 350,00 (€ 600,00 - € 250,00) l'imposta è pari ad € 623,28 [(€ 350,00+5%)*160*10,6/1000)]
In considerazione che in assenza dell'agevolazione dovrebbe essere pagata una imposta pari ad € 1.068,48, il risparmio è pari ad € 445,20.

L'IMU è comunque dovuta per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (castelli).

Per pertinenza dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Gli altri fabbricati esclusi sono elencati nell'art. 4 del Regolamento I.U.C.


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