In questa sezione sono disponibili gli atti per i quali la legge prevede la pubblicazione all'Albo Pretorio
In applicazione dell'art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69
In questa sezione vengono pubblicati tutti gli atti in base ai quali la normativa dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio: le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, le determinazioni dirigenziali, i decreti di cambiamento del nome o del cognome e gli atti prodotti da altre pubbliche amministrazioni che ne richiedono la pubblicazione all'Albo. Su indicazione del Ministero dell'Interno (Circolari n. 29/2009 e n. 1/2010) vengono affisse all'Albo Pretorio On Line anche gli atti di pubblicazione di matrimonio.
L'art. 32 della legge n. 69/2009 dispone l'obbligo di pubblicare nei propri siti informatici gli atti ed i provvedimenti amministrativi che devono essere portati a conoscenza del pubblico (pubblicità legale) per poter avere effetto.
A decorrere dal 1º gennaio 2011 (termine già prorogato con DL n. 194/2009 modificato in sede di conversione con legge n. 25/2010 e salvo ulteriori proroghe) le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
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