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Ecco come definire in maniera agevolata i debiti nei confronti del Comune di Pozzuoli

Caratteri

 

SI RENDE NOTO CHE

 

Fino al 23 gennaio 2017 sarà possibile definire in maniera agevolata i debiti nei confronti del Comune di Pozzuoli iscritti a ruolo.

L’art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ha, infatti, disposto che tutte le entrate (anche quelle comunali) inclusi nei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2015 possono essere pagate in forma agevolata (è possibile anche la definizione soltanto di alcune delle quote inserite nelle cartelle di pagamento).

In particolare, accedendo alla predetta definizione, sono eliminati gli importi dovuti a titolo di sanzione e di interessi di mora (si tratta degli interessi calcolati dalla data di notifica della cartella e fino al giorno del pagamento, attualmente stabiliti nella misura del 4,13% su base annuale).

Limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada l’agevolazione consiste nella eliminazione dei soli interessi di mora nonché della maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è stato trasmesso ad Equitalia.

Restano, invece, dovuti l’entrata, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le spese di notifica degli atti, le spese di notifica della cartella, l’aggio dovuto ad Equitalia nonché le spese delle procedure cautelari ed esecutive.

 

Alla definizione può accedere:

  • chi non ha pagato
  • chi ha già pagato parzialmente senza rateizzi
  • chi ha già pagato parzialmente a seguito di rateizzi purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016:

     – il pagamento della prima o unica rata della definizione determina la revoca automatica del rateizzo in essere;

  • nel caso di pagamenti parziali già eseguiti si tiene conto soltanto degli importi versati a titolo di:

        –  entrata;

        – interessi ritardata iscrizione a ruolo;

       – spese di notifica della cartella;

       – aggio;

      – spese delle procedure;

  • restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di:

       – sanzione;

       – interessi di mora;

       – interessi di rateizzo;

  • se per effetto dei predetti pagamenti parziali (come sopra computati) risulta integralmente pagato quanto dovuto per effetto della definizione agevolata, bisogna comunque dichiarare la volontà di accedere alla “rottamazione”.

 

Circa le modalità di pagamento si evidenzia che lo stesso può essere fatto in una unica soluzione ovvero in forma rateale (massimo 4 rate) con applicazione degli interessi al 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale le prime due rate sono pari ciascuna ad 1/3 dell’importo complessivo dovuto, mentre le ultime due rate sono pari ciascuna ad 1/6 dell’importo complessivo dovuto (la 3a rata ha scadenza massima al 15/12/17 mentre la 4a rata ha scadenza massima al 15/03/18).

Il pagamento può avvenire con domiciliazione su c/c ovvero con bollettini precompilati da Equitalia ovvero presso gli sportelli di Equitalia.

In caso di procedura concorsuale, alle somme occorrenti per accedere alla definizione agevolata si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

La dichiarazione per accedere alla definizione agevolata deve essere presentata presso uno degli sportelli di Equitalia ovvero a mezzo pec entro il 23 gennaio 2017.

La modulistica è disponibile qui in calce o sul sito di Equitalia al seguente link:

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/it/Modulistica/DA1-DICHIARAZIONE-DEFINIZIONE-AGEVOLATA.pdf

Nella dichiarazione bisogna indicare:

  • il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;
  • la pendenza di giudizi relativi ai carichi in definizione agevolata;
  • l’impegno alla rinuncia dei predetti giudizi.

Entro il 24 aprile 2017 Equitalia comunicherà gli importi dovuti per effetto della definizione agevolata nonché l’eventuale piano di rateizzo.

Con la presentazione della predetta dichiarazione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi da parte di Equitalia;
  • Equitalia non può avviare nuove azioni cautelari o esecutive (sono fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione);
  • Equitalia non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In caso di mancato, parziale o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate del piano di dilazione:

  • la definizione non produce effetti;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei crediti;
  • i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo dovuto senza definizione agevolata;
  • Equitalia prosegue l’attività di recupero;
  • la somma residua dovuta non può essere rateizzata.

Per qualsiasi chiarimento gli uffici comunali sono a disposizione degli utenti.

Si ricorda, infine, che in decreto legge dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 23 dicembre e che nel corso della predetta conversione il contenuto potrebbe essere modificato.

 

                 L’Assessore alle Finanze                         Il Dirigente della Direzione
                        Dr. Paolo ISMENO                                  Coordinamento Entrate
                                                                                             Dr. Luigi GIORDANO

 

 Modello di dichiarazione adesione

 

 

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